Cosa fare per esercitare l'attività di Agente Immobiliare
Il 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 (pubblicati sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2012) - attuativi del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 - che prevedono nuove modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA di:
- agenti e rappresentanti di commercio
- agenti di affari in mediazione
- spedizionieri
- mediatori marittimi
I rispettivi Ruoli ed Elenco sono stati definitivamente soppressi (sostituiti dall’iscrizione delle imprese nel Registro delle Imprese e delle persone fisiche nel REA).
Nulla è innovato riguardo ai requisiti di idoneità richiesti.
Lesercizio dell'attività di agente di affari in mediazione immobiliare è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 2, lettera e) della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, e dei requisiti morali di cui all'articolo 2, lettera f), della stessa legge.
Per l'esercizio dell'attività l'agente deve essere in possesso di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.Requisiti professionali:
1) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado
2) avere frequentato un corso di formazione
3) aver superato un esame diretto ad accertare l'attidudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
Requisiti morali:
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
1) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423; della L. 10 febbraio 1962, n. 57, della L. 31 maggio 1965, n. 575, della L. 13 settembre 1982, n 646;
2) non essere incorsi in reati puniti con la recluzione ai senzi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni;
3) non essere interdetti o inabilitati, falliti;
Il deposito dei moduli e dei formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività è effettuato per via telematica, tramite la procedura ComUnica, allegando al modello Registro Imprese il modello Mediatori, compilato nella Sezione Formulari. I moduli e formulari possono essere depositati contestualmente all'avvio dell'attività o preventivamente alla messa in utilizzo degli stessi.
Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell’impresa.
INCOMPATIBILITÀ
Le incompatibilità per l'esercizio dell'attività di mediazione secondo l´articolo 18 della legge 57/2001 recante modifiche alla legge 39/89, sono le seguenti:
attività svolta in qualità di dipendenti da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione
attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Marcella AUFIERI - COORDINATRICE SEGRETERIA F.I.M.A.A. Bari
La segreteria F.I.M.A.A. è aperta il martedì, il giovedì e il venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al n. telefonico 080/5026345.- info@fimaabari.it